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Il matrimonio acattolico

Il matrimonio acattolico

Rispetto al matrimonio civile si differenzia soltanto in ordine alla forma della celebrazione.
Il ministro del culto acattolico è autorizzato dalla legge dello Stato alla funzione celebrativa.

Gli sposi debbono dichiarare, all’ufficiale dello stato civile che sarebbe competente a celebrare il matrimonio, che intendono celebrarlo davanti ad un ministro di culto acattolico;l’ufficiale di stato civile, riscontrato l’adempimento delle formalità preliminari, ed accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro davanti al quale la celebrazione deve aver luogo.

Quel ministro deve dare lettura degli artt. 143, 144 e 147 cod. civ., e riceve, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione espressa da entrambi gli sposi, l’uno dopo l’altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie, similmente a quanto è prescritto per la celebrazione del matrimonio civile.
Dopo la celebrazione, l’atto di matrimonio sarà trasmesso all’ufficiale di stato civile affinchè ne curi la trascrizione nei registri dello stato civile.

I documenti necessari allo svolgimento di queste particolari funzioni si differenziano a seconda della religione scelta.

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